MUTUO IPOTECARIO: Iscrizione, estinzione e cancellazione d'ipoteca
Vendita
Quando si acquista un immobile e si procede al pagamento a mezzo di mutuo nella maggior parte dei casi si tratta di un mutuo ipotecario, cioè un prestito garantito da un’ipoteca. L’ipoteca è una garanzia sul prestito che tutela il creditore (Istituto Bancario) in caso di insolvenza da parte del debitore, permettendogli esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’immobile.
Solitamente il mutuo ipotecario ha una durata non inferiore ai 5 anni e non superiore ai 30, deve essere stipulato in presenza di un notaio che provvederà alla registrazione e trascrizione agli uffici competenti.
Iscrivendo ipoteca,la banca quindi ha acquisito il diritto di rivalsa sul bene offerto come garanzia (immobile) ed in caso di insolvenza potrà venderlo all’asta per ricavare la somma necessaria all’estinzione.
Solitamente la banca iscrive ipoteca per un importo superiore a quello del prestito, dal 150% al 300% poiché in questo modo la banca sarà tutelata in caso di recupero forzoso, includendo quindi oltre il capitale residuo anche gli interessi legali e moratori, eventuali spese giudiziarie che dovrà sostenere in fase di pignoramento.
Terminata la durata contrattuale del mutuo o in alternativa in caso di rimborso anticipato l’ipoteca è estinta, la banca non potrà più far valere il diritto di rivalsa, ma rimane iscritta nel registro immobiliare e visibile tramite una visura ipotecaria, è opportuno quindi chiedere la cancellazione dell’ipoteca.
La cancellazione dell’ipoteca può avvenire in 2 modi:
-Tramite atto notarile, nel quale il notaio redige un atto di assenso alla cancellazione che dovrà essere sottoscritto dalla banca.
-Cancellazione d’ufficio in base alla Legge 40/2007 (Decreto Bersani); la banca entro 30 giorni dall’estinzione del mutuo deve trasmettere all’agenzia dell’entrate la comunicazione di cancellazione.